Ecco è fuggito il dì festivo … e se ne porta il Comune ogni umano accidente

Ecco è fuggito il dì festivo … e se ne porta il Comune ogni umano accidente
13 Febbraio 2017: Ecco è fuggito il dì festivo … e se ne porta il Comune ogni umano accidente 13 Febbraio 2017

Per Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 2611 del 1 febbraio 2017 il Comune è tenuto a risarcire i danni lamentati dai cittadini per i disagi causati dai festeggiamenti per il santo patrono, che abbiano limitato la regolare viabilità e cagionato immissioni sonore a turbativa della vita domestica.  I FATTI. Una famiglia aveva citato in giudizio il Comune ed il Comitato per i festeggiamenti del santo patrono, lamentando come il posizionamento del palco a meno di un metro dalla propria abitazione, ostacolandone l’accesso, avesse determinato immissioni sonore. Inoltre,  terminata la festa, il palco non era stato tempestivamente smontato, così divenendo occasione per fastidiosi giochi e schiamazzi della gioventù locale. Il Comune aveva contestato le pretese attoree, negando un suo obbligo di vigilanza e precisando come il proprio intervento istituzionale si fosse limitato al rilascio della concessione amministrativa per l’installazione della pedana sul suolo pubblico. Le richieste della famiglia venivano rigettate in primo grado ed accolte in appello. Ricorreva per cassazione il Comune, lamentando come la sentenza di secondo grado avesse violato gli artt. 1227 e 2043 c.c. per aver ritenuto l’esistenza di un danno in realtà insussistente, in quanto la responsabilità dell’ente avrebbe dovuto presupporre un’attività illegittima della PA, in concreto non riscontrabile. Inoltre, gli attori non avevano mai impugnato il provvedimento autorizzatorio, ciò che avrebbe costituito un presupposto per determinare la sua responsabilità. Il Comune, poi, obiettava l’inesistenza di una qualsiasi propria condotta dolosa o colposa, osservando che ogni conseguenza pregiudizievole per i terzi successiva alla concessione avrebbe dovuto essere imputata al soggetto che si era occupato delle “modalità esecutive”, ossia al Comitato per i festeggiamenti. In subordine il Comune lamentava, altresì, come la sentenza di secondo grado avesse gli artt. 2059 c.c., 3 e 32 Cost., riconoscendo la lesione del diritto alla salute in base ad una “non provata intollerabilità delle emissioni luminose e sonore da ricondurre ad effettive e documentate lesioni fisiche o psichiche, del tutto non provate nella fattispecie”.   LA SENTENZA. La Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, ritenendo che non potesse giovargli il corretto “esercizio del potere amministrativo manifestatosi con il provvedimento di concessione di suolo pubblico”, in quanto, invece, gli abitanti avevano denunciato un suo “mancato esercizio dei poteri di vigilanza successiva su come sarebbe stato utilizzato il parco”, ossia l’ “inerzia che l’ente locale avrebbe serbato … a causa del perdurare della situazione dannosa”. La sentenza ha, quindi, censurato la condotta del Comune, il quale avrebbe dovuto intervenire per porre rimedio alla situazione dannosa, originata dall’attività del Comitato. È proprio in questa inerzia che la Cassazione ha ravvisato la colpa dell’ente locale: la situazione dannosa che si era venuta a creare (ostacolato ingresso all’abitazione, emissioni sonore e luminose), infatti, “avrebbe potuto esser evitata con l’ordine di riposizionare il palco dall’altro lato della piazza”. La sentenza ha, poi, ritenuto infondata la doglianza attinente al fatto che non vi fosse prova di un danno biologico, in quanto “il danno non  patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane”. La conclusione è che il Comune avrebbe dovuto far tesoro del monito leopardiano: “ecco è fuggito il dì festivo … e se ne porta il tempo ogni umano accidente[1]. Se, infatti, si fosse tempestivamente attivato appena “fuggito il dì festivo” avrebbe evitato “ogni umano accidente” ed il conseguente risarcimento dei danni in favore della famiglia disturbata dalle suddette attività.    [1] G. Leopardi, La sera del dì di festa, Canti.

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